Per quanto riguarda la canna fumaria, il titolo abilitativo è necessario quando l’intervento incide sul prospetto e sulla sagoma della costruzione sulla quale la canna fumaria è installata.

In questo approfondimento ci soffermeremo su un punto poco conosciuto ai non addetti ai lavori e vedremo quale titolo abilitativo serve per la canna fumaria.

Edilizia e ristrutturazioni: la normativa

Le opere che si possono effettuare sulle canne fumarie sono molteplici e implicano differenti titoli abilitativi edilizi in base alla tipologia di interventi. Essi possono comprendere:

  • manutenzione ordinaria, di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 380 del 2001;
  • manutenzione straordinaria, di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001;
  • nuova costruzione, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 380 del 2001.

Che titolo abilitativo serve per la canna fumaria

Nel caso delle canne fumarie è importante considerare il rilascio del permesso di costruire poiché rientrano nella categoria dei lavori di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, realizzati mediante l’inserimento di nuovi impianti, nel momento in cui le strutture:

  • non sono di piccole dimensioni
  • non sono un elemento accessorio, ovvero di ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale, come tale assorbito o occultato dalla preesistente struttura dell’immobile.

Quando serve il titolo abilitativo

Il titolo abilitativo per costruire, nel caso delle canne fumarie, si considera necessario quando un intervento, sia per altezza che per conformazione, incide sul prospetto e sulla sagoma della costruzione sulla quale la canna fumaria è installata.

In alcuni casi è possibile rientrare nel campo di applicazione di cui all’art. 3 comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli di tipo edilizio che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

In conclusione, l’intervento sulla parte finale delle canne fumarie non è paragonabile alla loro sostituzione integrale e può essere fatto rientrare nella manutenzione ordinaria, attività libera ex art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001.

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